PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Per i soggetti che hanno usufruito del credito d'imposta per gli investimenti nelle aree svantaggiate, di cui all'articolo 8 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, e che alla data del 31 dicembre 2006 avevano in corso di esecuzione, ai sensi dell'articolo 109 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, investimenti già avviati, al fine di ultimare le opere, il termine per usufruire della citata agevolazione è differito al 31 dicembre 2008.
      2. L'efficacia della disposizione di cui al comma 1 del presente articolo è subordinata alla preventiva approvazione da parte della Commissione europea, ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3, del Trattato istitutivo della Comunità europea.

Art. 2.

      1. Con regolamento del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono determinate le modalità di attuazione dell'articolo 1, comma 1.